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Armi da difesa più facili!!! Ma solo fino a 15 joule... (cioè?!)

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Armi da difesa più facili!!! Ma solo fino a 15 joule... (cioè?!)

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La nuova legge sulla legittima difesa è stata appena approvata e già si accende una polemica su una proposta di legge che vorrebbe rendere “più facile l’acquisto di armi per difesa personale” senza licenza. Davvero? E su quale pianeta?

Dal sito Repubblica.it
28 marzo 2019 / Armi, la proposta della Lega per agevolarne acquisto e detenzione in casa
29 marzo 2019 / Legittima difesa, sulle armi più 'facili' è scontro


Citiamo il sito di Repubblica a puro titolo di esempio, ma la notizia è rimbalzata su vari organi d’informazione.

Armi da difesa più facili!!! (ma non oltre i 15 joule...)

A meno di ventiquattro ore dall’approvazione definitiva della riforma della legittima difesa, la stampa generalista si è scatenata nel denunciare presunti piani del Ministro Matteo Salvini per “rendere più facile l’acquisto di armi da difesa personale”.

Piani così ben nascosti da parte della Lega, che hanno sorpreso anche noi.
Cosa c’è di vero in tutto questo? NULLA, ZERO!

Tutto nasce dalla Proposta di Legge C.1261, depositata alla Camera dei Deputati lo scorso 11 ottobre 2018, che purtroppo contiene un grossolano errore interpretativo – causato da ignoranza “tecnica” della materia – che ha portato il redattore del documento a fare un’affermazione assolutamente sbagliata nel definire l’obiettivo della proposta di legge, utilizzando la frase: “L’obiettivo della presente proposta di legge è quello di rendere più agevole l’iter per acquistare un’arma destinata alla difesa personale” (vedi parte da noi evidenziata in giallo, a pagina 2 della proposta di legge).

Nulla di più sbagliato e NON vero.

Per capirlo basta leggere la proposta di legge depositata lo scorso 11 ottobre 2018 dalla deputata Vanessa Cattoi e da altri 63 cofirmatari, avente come oggetto “Modifiche  agli  articoli  2  della  legge  18  aprile  1975, n.110, e 11 della legge 21 dicembre 1999, n.526, in materia di armi comuni da sparo”, e composta di soli tre articoli:

Art. 1.
(Modifica all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.110, in materia di armi e munizioni comuni da sparo)

1.  All’articolo  2,  terzo  comma,  primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.110,le parole: «7,5 joule» sono sostituite dalle seguenti: «15 joule».

Art. 2.
(Modifiche all’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n.526, in materia di armi con modesta capacità offensiva)

1. All’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999,  n.526,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

  1. al comma 3, le parole: «7,5 joule» sono sostituite dalle seguenti: «15 joule»;
  2. al comma 3-bis,  le  parole: «7,5 joule» sono sostituite dalle seguenti: «15 joule»;
  3. al comma 4, le parole: «7,5 joule» sono sostituite dalle seguenti: «15 joule»;
  4. al  comma 5, lettera a), le parole:«7,5 joule» sono sostituite dalle seguenti:«15 joule».

Art. 3.
(Disposizioni di adeguamento)

1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata  in  vigore  della  presente  legge, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto, apporta  le  modifiche  necessarie  al  regolamento di  cui  al  decreto del  Ministro  dell’interno  9  agosto  2001,  n.362,  al  fine  di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.

Le leggi di riferimento

La Proposta di Legge 1261 presentata dalla Lega alla Camera dei Deputati propone la modifica di due articoli di due differenti leggi che regolano acquisto e detenzione di armi comuni, ovvero: l’articolo 2 della Legge 110 del 18 aprile 1975 e l’articolo 11 della Legge 526 del 21 dicembre 1999.

L’Articolo 2 della Legge 110/75 è il cardine attorno al quale ruota l’attuale legislazione italiana sulle armi da fuoco. Nella sua attuale formulazione recita:

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

  1. i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
  2. i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  3. i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
  4. i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
  5. i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
  6. le rivoltelle a rotazione;
  7. le pistole a funzionamento semiautomatico;
  8. le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (1) (6).

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

Le parti che avete visto evidenziate in rosso nell’attuale formulazione dell’articolo  2 della Legge 110/75 sono integrazioni derivanti dall’articolo  11 della Legge 526/1999, che recita:

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).

1. All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo".

2. All'articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,".

3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:

a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;

b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;

c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;

d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;

e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.


Come (non) tutti ben sanno, l’articolo 11 della Legge 526/1999 è quello che ha liberalizzato la vendita ai maggiori di anni 18 delle cosiddette “armi a modesta capacità offensiva”, ovvero le armi ad aria compressa con energia alla volata non superiore ai 7,5 joule, e le moderne repliche di armi storiche monocolpo ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Ma oltretutto, come si legge chiaramente al punto 5.d) dell'articolo 11, "l'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente [...] in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico".

Dalla lettura delle normative di riferimento risulta chiarissimo che la Proposta di Legge 1261 propone semplicemente di portare dai 7,5 joule ai 15 joule la potenza massima alla volata delle armi ad aria compressa di libera vendita senza licenza ai maggiori di 18 anni (vedi parte da noi evidenziata in verde, a pagina 2 della proposta di legge).

Nulla di particolarmente strano, visto che in paesi a noi vicini tale limite di potenza è più elevato: ad esempio, 40 joule in Francia, 21 joule in Spagna.

Lo ribadiamo per gli antiarmi che sicuramente incapperanno in questo articolo: stiamo parlando di carabine ad aria compressa per il tiro a segno sportivo, la cui capacità offensiva è “modesta” per definizione di legge.

Lo scopo, dunque, è quello di sburocratizzare il settore, eliminando l’obbligo di denuncia e di ottenimento di una licenza d’armi per acquistare quelli che sono meri strumenti sportivi.

Energia in “joule” e calibri da difesa personale

Aria compressa
15 joule calibri vari

Armi da fuoco
170 joule / .22 Long Rifle
260 joule / .380 ACP
300 joule / .38 Special
500 joule 9x21 IMI
550 joule / .45 ACP
650 joule / .40 S&W
700 joule / .357 Magnum
1.300 joule / .44 Magnum

Chiunque abbia conoscenza di armi sa benissimo che lo scopo dell’arma da difesa personale è quello di fermare in maniera efficace e definitiva l’attacco di un aggressore, consentendo all’aggredito di difendersi, porsi al sicuro e chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Per capirci, il .22 Long Rifle, il calibro più piccolo attualmente in commercio per le pistole, non è assolutamente adatto alla difesa personale, perché sviluppa solo circa 170 joule di energia.

Nelle pistole semiautomatiche da difesa personale di solito si usa come minimo il calibro .380 Auto (260 joule), ma più probabilmente il 9x21 IMI (500 joule), il .40 Smith & Wesson (650 joule) o il .45 ACP (550 joule).

Nel caso dei revolver invece, abbiamo il .38 Special (300 joule), il .357 Magnum (700 joule) fino ad arrivare al .44 Magnum (1.300 joule), che a parte l’ispettore Harry Callahan, difficilmente qualcuno utilizzerebbe sul serio in pratica.

Tornando quindi ai ben “15 joule” di potenza della proposta di legge di cui stiamo parlando… appare chiaro che il grido di allarme lanciato in questi giorni da vari organi di “disinformazione” nasce semplicemente da ignoranza “tecnica” della materia: lo stesso genere di ignoranza che ha formulato la frase descrittiva dell’obiettivo della modifica di legge richiesta.

L’unico effetto della nuova legge, dunque, sarebbe quello di consentire una maggiore diffusione di strumenti ad uso sportivo, e da parte della Lega, come di nessun altro gruppo politico, NON C’È nessuna proposta in arrivo per “rendere più facile l’acquisto di armi da difesa personale.”

È tuttavia sconfortante vedere che la scarsa competenza in materia di armi caratterizza tanto le forze politiche favorevoli al nostro mondo quanto quelle contrarie. Non deve stupire se il comparto industriale e la comunità degli appassionati navigano in cattive acque: quand’è che i referenti politici a noi favorevoli capiranno che devono rivolgersi ad esperti del settore per stendere le leggi che lo regolamentano?

Armi da difesa più facili!!! (ma non oltre i 15 joule...)