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Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?

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Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?

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Il Senato della Repubblica ha approvato oggi in via definitiva la legge di riforma della legittima difesa. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vediamone i punti salienti

Articolo 52 del Codice Penale

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.


 

Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?

Dopo l’approvazione della Camera dei Deputati (lo scorso 6 marzo), oggi anche il Senato della Repubblica ha approvato il testo di modifica delle disposizioni di legge sulla Legittima Difesa.

Il concetto alla base dell'Articolo 52 del Codice Penale resta lo stesso, ma da oggi, con la riforma della normativa sulla legittima difesa vengono introdotti alcuni elementi di maggior tutela dei diritti di chi subisce aggressioni, soprattutto all’interno della propria abitazione.

La sinistra e i penalisti parlano di Far West – stravolgendo, come al solito, il senso del termine – mentre l’Associazione Nazionale Magistrati vede ridotti i suoi "spazi di interpretazione" e solleva dubbi di incostituzionalità.

Affinché la riforma sulla Legittima Difesa entri in vigore, si dovrà attendere la firma da parte del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel frattempo, noi di GUNSweek.com abbiamo dato un’occhiata al testo e abbiamo preparato per voi una disamina delle novità più importanti.

Cosa dice

Art. 1
(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;

b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Cosa significa

Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?

Questo articolo rende sempre legittima la difesa in ambito abitativo qualora sussista una violazione di domicilio effettuata con la violenza o anche solo con la minaccia.

Va sottolineato che continua comunque a rimanere valido il concetto di proporzione fra difesa e offesa, ma con dei rafforzativi a vantaggio dell'aggredito, in relazione al luogo in cui aviene l'aggressione, specificatamente la propria abitazione o il luogo di lavoro e le rispettive pertinenze (concetto, quello delle pertinenze, già presente fin dal 2006).

Tutti aspetti che hanno già fatto gridare le solite anime candide al "Far West"...

L’Associazione Nazionale Magistrati si lamenta del fatto che questa norma sia mirata a “restringere gli spazi di interpretazione dei magistrati”. In passato abbiamo visto tutti come tali spazi di interpretazione siano stati spesso sfavorevoli al cittadino che ha difeso la propria o altrui incolumità da un’aggressione criminale e ingiusta. Per questo riteniamo che una delimitazione di tali spazi di interpretazione soggettiva fosse necessaria.

Cosa dice

Art. 2
(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Cosa significa

Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?

È esclusa la punibilità per chi abbia commesso "eccesso colposo" di legittima difesa in stato di "grave turbamento".

L'inserimento nella legge di una previsione che valuti lo stato di turbamento emotivo (spavento) è un'ulteriore salvaguardia dell'aggredito contro le conseguenze penali derivate dall'uso della forza contro gli intrusi o aggressori, anche se non armati.

Il fatto che in un’aggressione non si palesi immediatamente un grave pericolo non significa che il rischio non ci sia. In caso di intrusione o aggressione all’interno della propria abitazione, un’eventuale reazione violenta (l’uso della forza) da parte del proprietario, causata dalla paura (il grave turbamento)  non può diventare una colpa punibile a carico dell’aggredito. 

Questa modifica alla norma, a vantaggio dell'aggredito e non dell'aggressore, è sicuramente degna di nota, poiché infatti molte aggressioni avvengono di notte, molto spesso al buio, con violenza, in condizioni che raramente lasciano alle vittime la possibilità di analizzare la situazione e reagire in modo adeguato, ovvero proporzionale al pericolo.

Cosa dice

Art. 3
(Modifica all'articolo 165 del codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Cosa significa

Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?

In sostanza, i condannati per i reati di cui all'articolo 624-bis del Codice Penale – furto in abitazione e furto con strappo, ovvero scippo – non potranno più beneficiare della sospensione condizionale della pena finché non avranno risarcito interamente i danni cagionati alle vittime.

L’alto livello di recidivia dei condannati per reati quali il furto in abitazione e lo scippo, assieme al pericolo che tali reati comportano per la società, nonché il danno economico ed emozionale subito dalle vittime, richiedevano misure atte ad evitare che i criminali condannati potessero tornare liberi senza aver scontato la pena: cosa ora più difficile, a meno di non risarcire integralmente i danni causati alle vittime.

Cosa dicono

Art. 4
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».
 

Art. 5
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».
 

Art. 6
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) al terzo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;

c) al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

Cosa significa

Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?

La nuova legge aumenta le pene per i reati di cui all'articolo 614, articolo 624-bis e articolo 628 del Codice Penale, relativi a violazione di domicilio, furto in abitazione, furto con strappo e rapina.

Si tratta dei reati che preludono, o sono accessori, alla maggior parte delle aggressioni violente ai danni dei cittadini, e dunque quelli che causano maggiore allarme sociale.

Grazie all'aumento delle pene rispetto ai limiti, i condannati per tali reati non dovrebbero più poter godere della sospensione condizionale della pena, di cui all'articolo 163 del Codice Penale.

Cosa dice

Art. 7
(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Cosa significa

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Con un po' di fortuna, chi si difende non dovrà più temere di dover risarcire l'aggredito!

La modifica dell'articolo 2044 del Codice Civile impedisce all'aggressore e i suoi familiari di costituirsi parte civile in un eventuale processo per "eccesso colposo" contro l'aggredito, chiedendo il risarcimento dei danni, nel caso l'aggredito venga assolto dall'accusa di eccesso di legittima difesa.

Nel caso invece venga effettivamente riscontrato un “eccesso colposo” da parte dell’aggredito, la valutazione del risarcimento è lasciato alla decisione del giudice, che dovrà però tenere nel giusto conto le condizioni in cui l’aggredito si è trovato costretto a reagire con forza, per difendersi.

In questo modo si tenta di impedire che i delinquenti o le loro famiglie riescano ad ottenere da un tribunale ciò che non sono riusciti a ottenere con la forza: derubare qualcuno dei propri beni.

Cosa dice

Art. 8
(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis (L). - (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Cosa significa

Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?

L'articolo 112 della Costituzione stabilisce che il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale: anche nel caso in cui ci si difenda con la forza da un’aggressione ingiusta e criminale, non è quindi possibile evitare di essere sottoposti a indagine.

L’articolo 8 della nuova legge dispone un fondo destinato a rifondere in parte le spese legali (secondo i criteri vigenti per il gratuito patrocinio) a chi sia sottoposto a indagine o processo per situazioni di legittima difesa, ovviamente nei casi in cui il procedimento si concluda con l’archiviazione o col proscioglimento, con applicazione dell’articolo 52 del Codice Penale.

Per le vittime coinvolte in processi per legittima difesa, le conseguenze possono essere disastrose per le finanze personali e familiari, peggio del furto o la rapina subita. La nuova norma riduce tale rischio, con l'adozione del gratuito patrocinio (che comunque gratuito non è nel senso stretto della parola) per contribuire almeno in parte al pagamento delle spese legali sostenute dalle vittime di aggressione.

Cosa dice

Art. 9
(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

Cosa significa

Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?

L'articolo 132-bis del Decreto legislativo 271/1989, indica i procedimenti penali a cui i tribunali devono dare priorità.

Con la nuova legge viene data priorità anche ai procedimenti di cui all’articolo 589 del Codice Penale (omicidio colposo) e all’articolo 590 del Codice Penale (lesioni personali colpose) laddove sussistano circostanze di legittima difesa previste dagli articoli 52 e 55 del Codice Penale.

La durata dei procedimenti penali in Italia è stata spesso fatta oggetto di critiche da parte dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali, a causa dei tempi lunghi che rischiano di lasciare l’innocente in un pantano senza via d’uscita, assicurando invece al colpevole una facile impunità a causa della prescrizione.

La nuova legge sulla difesa personale mira quindi ad abbreviare la durata dei processi, per impedire che le vittime "costrette a difendersi" debbano subire anni di calvario prima di vedere accertata la verità sui fatti, spesso con gravi conseguenze psicologiche personali, oltre a quelle economiche.

Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?

Con la riforma delle norme che regolano la legittima difesa i cittadini sono più tutelati di prima.

D'altra parte, una riforma populista della materia, che per meri motivi propagandistici si fosse limitata a sostenere una formula del tipo "la difesa è sempre legittima", sarebbe stata in contrasto con altre norme che regolano la legittima difesa: avrebbe cozzato con i principi costituzionali di difesa della vita umana e con numerose regole di carattere internazionale a cui l'Italia aderisce. E come tale sarebbe stata disapplicata dai tribunali e potenzialmente cassata dalla Corte Costituzionale.

Possiamo tranquillamente dire che la riforma della legittima difesa approvata oggi dal Senato della Repubblica è la migliore auspicabile in questo momento, che tocca tutti i punti giusti e crea le condizioni affinché la situazione possa essere ulteriormente migliorata in futuro.

Nel frattempo il "pericolo di trasformare tutto in un Far West" resta solo nella mente di politici, giornalisti e opinion leaders che hanno visto troppi film western, senza però mai capirli...

Nel "Far West" ci si doveva difendere da soli perché l'inefficienza del sistema rendeva impossibile ricevere in tempi brevi l'aiuto delle Forze dell'Ordine e rendeva improbabile che i tribunali fossero rapidi e decisivi nel condannare gli autori di crimini violenti.

Nel "Far West" ci si doveva difendere da soli perché l'inefficienza del sistema rendeva impossibile ricevere in tempi brevi l'aiuto delle Forze dell'Ordine e rendeva improbabile che i tribunali fossero rapidi e decisivi nel condannare gli autori di crimini violenti.

Osservando la situazione dei tribunali e delle Forze dell'Ordine in Italia, si dovrebbe dunque realisticamente dire che almeno dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia il Far West ce l'abbiamo già intorno, e che questa legge se non altro riconosce che il "diritto" è dalla parte del cittadino, e non del criminale.

Legittima Difesa: legge approvata. Cosa cambia?