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Consiglio dei Ministri: approvato lo schema di recepimento della Direttiva Europea Armi

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Consiglio dei Ministri: approvato lo schema di recepimento della Direttiva Europea Armi

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Anteprima assoluta di GUNSweek.com: ecco lo schema del testo con cui l’Italia dovrebbe recepire la nuova Direttiva Europea sulle Armi. Con numerose novità, non tutte negative…

Il Consiglio dei Ministri ha "licenziato" la bozza di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea sulle armi, che passa ora all'esame delle Commissioni parlamentari di competenza prima della promulgazione

Il Consiglio dei Ministri ha "licenziato" la bozza di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea sulle armi, che passa ora all'esame delle Commissioni parlamentari di competenza prima della promulgazione

Abbiamo aspettato per mesi – diciamola tutta: con terrore, più che con trepidazione! – il momento in cui sarebbe accaduto. E quel giorno è oggi, 11 maggio 2018.

Come comunicato in una scarna finestra del TG3 delle ore 14:30, il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea 2017/853/EEC sul controllo delle armi (l’ormai famoso “EU Gun Ban”).

L’esame si sposta ora presso le commissioni parlamentari, nelle quali si annuncia probabilmente battaglia, ma nonostante lo sconforto di alcuni, non tutto il male viene per nuocere e in questo caso si può parlare di una vittoria – per quanto possibile – delle forze deputate alla tutela dei nostri diritti, tra cui il Comitato Direttiva 477, la rete di Firearms United, ANPAM in rappresentanza dell’industria, e le federazioni sportive.

Sono essenzialmente cinque le novità introdotte con il testo di recepimento, al di là di quanto già si sapeva su demilitarizzate e affini, che interessano specificamente i detentori di armi:

  • In base all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 6, comma 1b cala da 6 a 5 anni la durata dei porti d’arma ad uso venatorio e sportivo; tale provvedimento era previsto direttamente nella direttiva, e dunque inevitabile.
  • In base all’articolo 3, commi 1c e 1d, chi richieda un porto d’armi di qualsiasi tipo o un nullaosta alla detenzione dovrà presentare un’autocertificazione con la quale si dichiara di aver informato i conviventi More Uxorio, ovvero i membri della famiglia che vivano sotto il suo stesso tetto.
  • L’articolo 13, comma 2, indica esplicitamente che i medici militari, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco sono legittimati a rilasciare i certificati medici necessari al rilascio e al rinnovo delle licenze d’armi.
  • In base all’articolo 13, comma 3, le armi di categoria A6 (le demilitarizzate) e A7 (le ex B7, ora B9, solo laddove un caricatore di capacità superiore ai 5 colpi vi sia inserito!) restano disponibili a chiunque sia tesserato ad una federazione di tiro sportivo riconosciuta dal CONI.
  • L’articolo 13, comma 4 indica che le armi di tali categorie detenute prima della data d’entrata in vigore del provvedimento rimarranno sottoposte al regime di detenzione corrente, dunque senza retroattività.

In particolare questi due ultimi punti sono di fondamentale importanza per la comunità dei tiratori perché neutralizza le restrizioni – tanto perseguite dalla Commissione Europea – sulle armi sportive e difensive moderne e sui relativi caricatori di capacità standard, spesso vituperati come "ad alta capacità".

Poiché di fatto tutte le federazioni di tiro sportivo – comprese quelle di tiro dinamico, disciplina praticata con le armi direttamente interessate – sono riconosciute dal CONI, e poiché la legge non prevede i tanto temuti "tiri obbligatori" che si stanno implementando in altri Paesi UE, la famosa "eccezione per i tiratori sportivi", che altri Paesi si preparano a recepire in maniera eccessivamente restrittiva, uccidendo di fatto interi comparti, in Italia si preannuncia veramente alla portata di tutti.

Segnaliamo che alcune federazioni, tra cui la FITDS, avrebbero già pronti schemi di tesseramento per "soci dilettanti" che comporterebbero una spesa minima e pochi o nessun onere a carico del tesserato, appositamente per venire incontro alle necessità dei tiratori amatoriali che possiedono armi di categoria B9 (ex B7) e relativi caricatori di capacità non mutilata.

Chissà che questa non sia l'occasione giusta per far crescere le adesioni (e il relativo peso politico!) delle federazioni di tiro che prevedono l'uso di armi sportive e difensive moderne per contrastare lo strapotere di quelle più tradizionaliste e meno aperte alle necessità, alle esigenze e ai gusti delle nuove generazioni di tiratori, e che in passato hanno dimostrato di potere o volere impegnarsi poco nella difesa della nostra comunità.

Salvo lungaggini, il provvedimento dovrebbe entrare in vigore il 14 settembre 2018. Per i porti d'arma rilasciati e rinnovati prima di tal data, e per le armi detenute anteriormente a tale scadenza, si applicheranno ancora le norme oggi in vigore.

Clicca qui per leggere:

CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCHEMA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA ARMI 2018

COMUNICATO STAMPA n.83 del CONSIGLIO DEI MINISTRI - 11 MAGGIO 2018
 

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Direttiva armi: criticità da risolvere ma recepimento complessivamente positivo

18 maggio 2018 / Comunicato del Comitato Direttiva 477

Relativamente allo schema di decreto approvato lo scorso 11 maggio 2017, leggermente differente dalla bozza di lavoro pubblicata nei giorni scorsi, il Comitato Direttiva 477 esprime il proprio sollievo nel poter constatare che il recepimento della direttiva 91/477/CE è stato effettivamente impostato sui livelli minimi previsti dalla direttiva stessa risolvendo allo stesso tempo molte criticità contenute in essa, notando con soddisfazione come nello schema siano stati trasposti almeno due punti oggetto di suggerimento da parte della nostra associazione durante l'incontro in febbraio con il Dipartimento della P.S., risultato che riteniamo mai raggiunto prima da alcuna formazione in rappresentanza dei cittadini che detengono armi.

Non si può però non notare come vi sia il rischio di perdere l'occasione per adeguare anche in positivo la normativa nazionale a quella comunitaria, ad esempio sulla capienza dei caricatori "liberi", così come permangano delle criticità più o meno gravi che meriteranno attenzione durante l'esame parlamentare. La più pesante di queste, introdotta presumibilmente in fase di analisi in CdM in quanto non presente nella bozza di lavoro, riguarda il termine stabilito per la liceità della detenzione senza ulteriori oneri o adempimenti delle armi e dei caricatori di cui alle categorie A6, A7 ed A8, che è stato anticipato al 13 giugno 2017 (o vero all'entrata in vigore della direttiva) rispetto alla previsione originaria che lo vedeva stabilito nell'entrata in vigore del decreto di recepimento, il 14 settembre 2018.

Nonostante la delicata e particolare situazione politica, siamo comunque fiduciosi di poter risolvere tutte le problematiche in sede di esame nelle Commissioni parlamentari ed a tale scopo tanto il Comitato quanto tutto il comparto armiero si sono già attivati.