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Detenzione armi e certificato medico obbligatorio: scadono i termini

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Detenzione armi e certificato medico obbligatorio: scadono i termini

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Ricordiamo che il 13 settembre 2019 scade il termine per la presentazione del certificato medico obbligatorio previsto dal Decreto Legislativo 104 del 14 settembre 2018 per chi detiene armi comuni da sparo, ma non possiede una licenza di porto d’armi

Il Decreto Legislativo 104 del 14 settembre 2018 ha introdotto alcune importanti modifiche alle disposizioni di legge previste dalla normativa in materia di armi. Fra queste, l’Articolo 38 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), contiene le indicazioni in merito alla presentazione della certificazione medica obbligatoria per tutti coloro che detengono armi comuni da sparo senza però essere in possesso di una licenza di porto d’armi in corso di validità.

- 13 SETTEMBRE 2019 -

Termine ultimo per la presentazione della
CERTIFICAZIONE MEDICA OBBLIGATORIA
da parte di chi detiene armi comuni da sparo,
ma non possiede
una licenza di porto d'armi in corso di validità

La nuova normativa introdotta lo scorso 14 settembre 2018 fissava a un anno (dalla sua entrata in vigore) il termine per la presentazione della suddetta certificazione medica obbligatoria.

(modifiche all’Articolo 38 del TULPS, quarto comma):

"Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39
”.

Il decreto precisa che i possessori di armi privi di una qualsiasi licenza potranno presentare il certificato entro un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa (il termine è quindi fissato al 13 settembre 2019) – e comunque nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente

CHI DEVE PREOCCUPARSI

Chi detiene armi comuni da sparo, ma non possiede alcuna licenza di porto d'armi (in corso di validità) da almeno 5 anni
Obbligo di presentazione di certificazione medica entro il 13 settembre 2019 (ovvero entro un anno dall'entra in vigore della nuova normativa: 14/09/2018 - 13/09/2019).

CHI NON DEVE PREOCCUPARSI

Chi detiene armi comuni da sparo ma possiede una licenza di porto d'armi (in corso di validità)
Non deve fare nulla: vale la certificazione medica legata al rilascio/rinnovo della licenza di porto d'armi.
Il termine di 5 anni per la presentazione della certificazione medica obbligatoria decorrerà dal momento in cui la licenza sarà scaduta e non rinnovata.

Chi è autorizzato dalla legge a portare armi senza licenza
Non deve fare nulla: questa categoria è esentata dall'obbligo di presentazione della certificazione medica quinquennale

Chi detiene solo armi antiche in collezione
Non deve fare nulla: questa categoria è esentata dall'obbligo di presentazione della certificazione medica quinquennale


L’attuale normativa stabilisce che il certificato medico può essere rilasciato:
“… dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco…”

Dal certificato deve risultare che:
“… il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.”

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