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Legge: il rinvenimento di armi

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Legge: il rinvenimento di armi

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ARMI e LEGGE / un vademecum sul comportamento da adottare in caso di ritrovamento di armi

Legge: il rinvenimento di armi

Il presente approfondimento scaturisce da alcune richieste di chiarimenti sul comportamento da adottare in ipotesi di rinvenimento armi, specialmente da parte di parenti che trovano armi in casa, in scatole o bauli dimenticati in soffitta, appartenute a loro familiari, ma non sanno quali sono gli obblighi di legge in tal senso.

Si tratta di stuazioni tipiche e molto comuni, soprattutto ora che purtroppo sta venendo meno la generazione che ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ma è necessario fornire alcune spiegazioni di carattere generale.

Legge: il rinvenimento di armi

Il rinvenimento delle armi è disciplinato dall'art. 20, commi 4 e 5, Legge 110/75 che recita:

Chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più̀ vicino comando dei Carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più̀ vicino comando dei Carabinieri.

Per rinvenimento quindi non si intende soltanto quello delle armi del nonno in soffitta, ma qualunque rinvenimento: anche quello, in realtà evento abbastanza raro, di un’arma in un bosco o in altri luoghi aperti al pubblico.

In caso troviate delle armi, anche in casa vostra, non portatele mai di persona al Commissariato di Polizia o al Comando Carabinieri di zona.

Prima di tutto informateli del ritrovamento:
saranno poi loro a decidere come procedere, indicandovi cosa fare.

Distinguiamo quindi il rinvenimento di armi all'interno di un'abitazione o nelle sue pertinenze, da quello in un luogo pubblico o comunque in un luogo non privato.

Un consiglio che devo fornire a tutti i lettori è quello di non ottemperare alla lettera all'art. 20 comma 4, ovvero: non effettuate mai di persona la consegna delle armi all'autorità di PS o al Comando Carabinieri.
Al contrario, chiamateli, o presentatevi da loro senza portare le armi rinvenute e chiedete il loro intervento, anche nel caso in cui le armi si trovino in casa vostra.

Questo per DUE ragioni fondamentali:

  • se non siete titolari di licenza di porto d'armi, trasportando armi commettereste un reato
  • se siete titolari di licenza di porto d'armi, ma l'arma rinvenuta fosse da guerra o di provenienza illecita, commettereste un reato
Ritrovare delle armi non è come ritrovare una qualsiasi altra cosa. Sottovalutare o gestire male la cosa può riservare spiacevoli sorprese...

Ritrovare delle armi non è come ritrovare una qualsiasi altra cosa. Sottovalutare o gestire male la cosa può riservare spiacevoli sorprese...

Già una circolare del Ministero dell'Interno, la 557/PAS.9624-10100(2)1 del 19 luglio 2004, era intervenuta sul punto cercando di portare chiarezza, specificando che:

Poiché, però, il cittadino potrebbe non avere titolo al trasporto di armi, l’arma rinvenuta potrebbe essere di tipo vietato (da guerra o clandestina) o, essere corpo di reato e come tale da sottoporre a perizie balistiche e dattiloscopiche, è opportuno che il predetto deposito sia effettuato avvalendosi, per il trasporto, dell’assistenza del personale dell’ufficio di polizia presso il quale lo stesso dovrà avvenire che, all’uopo, dovrà essere interessato, anche per le vie brevi, al fine delle necessarie intese.”

Devo ribadire quanto già scritto anni addietro da altri addetti al settore che spiegavano le conseguenze - valide oggi come allora - della denuncia di armi rinvenute:

  • Se insieme alle armi viene rinvenuta anche la denuncia dell'arma, una volta eseguiti i necessari accertamenti da parte dell'Autorità, l'arma sarà restituita all'avente diritto che abbia voglia di detenerla e sia titolare di porto d'arma o ottenga il prescritto nulla osta, ovvero l'avente diritto potrà cederla a terzi o avviarla alla distruzione presso le competenti strutture, ad oggi ancora il CERIMANT.
     
  • Se insieme alle armi non viene rinvenuta la denuncia, allora si avvieranno accertamenti per sapere se l'arma fosse legittimamente detenuta, magari vi è in atti della caserma o del commissariato la denuncia che voi non trovate in casa, ma se così non fosse allora l'arma sarebbe ritenuta di provenienza illecita, ed evidentemente chi la deteneva prima del vostro ritrovamento non aveva titolo per detenerla, in tal senso la legge è chiara, l'arma deve essere confiscata.
     
  • Situazione analoga alla precedente qualora l'arma rinvenuta sia da guerra o con matricola abrasa (quindi arma definita clandestina) anche in tal caso si dovrà procedere alla confisca ed alla successiva distruzione.
Legge: il rinvenimento di armi

Un ultimo aspetto riguarda il rinvenimento di “armi antiche”: dal D. Lgs. 204/2010 in poi queste non sono più assoggettate all'obbligo di denuncia e, pertanto, non sarà necessario svolgere alcuna attività di comunicazione del rinvenimento, unico consiglio è che ci si accerti che effettivamente si tratti di armi antiche, come previsto dalla normativa, e non semplicemente di armi vecchie.

La definizione di arma antica la fornisce l'art.10 L. 110/75 che recita “Sono armi  antiche  quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.”

Ripetiamo: le armi fabbricate anteriormente al 1890, e comunque tutte le armi ad avancarica a colpo singolo, anche se di moderna produzione, non sono soggette all'obbligo di denuncia.

Quindi per le armi antiche non c'è obbligo di denuncia, ma in assenza di esatta datazione dell'arma provvedete a presentare comunque la denuncia di rinvenimento.

Un consiglio valido per tutti i ritrovamenti di armi in casa appartenute a parenti è di presentare all'Autorità insieme alla denuncia di ritrovamento, o anche in seguito, un documento firmato dagli eventuali altri coeredi con cui essi rinunciano alla titolarità dell'arma, in favore di chi andrà a chiedere la restituzione dell'arma rinvenuta, differentemente vi potrebbero essere contestazioni e rivendicazioni che potrebbero essere oggetto di giudizi in sede civile.

Ci sono armi e armi: alcune possono avere notevole valore storico o artistico

Ci sono armi e armi: alcune possono avere notevole valore storico o artistico

In caso di ritrovamenti di armi all'aperto o in luoghi pubblici, non toccare nulla: potrebbe trattarsi di un arma utilizzata per un crimine, e lasciarci sopra le vostre impronte non sarebbe la cosa migliore da fare.

In caso di ritrovamenti di armi all'aperto o in luoghi pubblici, non toccare nulla: potrebbe trattarsi di un arma utilizzata per un crimine, e lasciarci sopra le vostre impronte non sarebbe la cosa migliore da fare.

Veniamo invece ad esaminare il caso in cui si rinvenga un’arma in un luogo pubblico o comunque non in casa propria o nelle pertinenze di essa.

Le regole da rispettare in questo caso sono le medesime, avvisare immediatamente l'Autorità che interviene sul posto, ed, anzi, possibilmente, non spostarla o toccarla in quanto si potrebbe trattare di una arma con cui è stato commesso un crimine o, addirittura, si potrebbe essere sulla stessa scena del crimine, opportuno, quindi, non toccare nulla al fine di non inquinare la scena con tracce esterne apportate dal ritrovatore dell'arma: lasciate che siano i professionisti a recarsi sul posto al fine di svolgere il loro compito istituzionale.

In questa ipotesi di ritrovamento di armi in luogo pubblico si aprono anche delle possibilità, in realtà molto o soltanto teoriche e per nulla pratiche, di poter essere riconosciuti come proprietari dell'arma in base alle disposizioni di cui agli artt. 927-930 c.c.

Legge: il rinvenimento di armi

Riprendo e condivido il commento già scritto dal Giudice Mori che riteneva l'ipotesi dell'acquisto della titolarità dell'arma da parte del ritrovatore su suolo pubblico come un evento quasi impossibile da realizzarsi, anche se devo rivelare che c'è chi ha rinvenuto un fucile durante un'immersione, ha fatto la consegna, si è dichiarato ritrovatore, ha atteso il prescritto anno ed è riuscito, una volta verificato che l'arma non era clandestina, non era rubata e non era da guerra, ad ottenerne la titolarità.

Legge: il rinvenimento di armi

E' comunque evidente che nella stragrande maggioranza dei casi, un arma smarrita sarà da considerarsi come corpo del reato, atteso che o era di titolarità di un soggetto che l'ha persa ed a cui verrà sequestrata per omessa custodia ed all'esito del processo destinata alla confisca, oppure non era denunciata, o aveva la matricola abrasa, e quindi, arma detenuta illegalmente o clandestina e sarà parimenti destinata alla confisca.

Ma potrebbe anche trattarsi di un'arma rubata in casa di una persona che la deteneva regolarmente e che aveva adottato tutte le misure necessarie alla sua custodia e, quindi, come avente titolo, sarà il derubato e non il ritrovatore ad avere diritto alla restituzione.

I casi possono essere diversi, ma una cosa è certa: il rinvenimento di armi è un evento che va gestito con attenzione e buon senso, nel rispetto delle norme che lo disciplinano.


Per una maggiore comodità si allega un facsimile di dichiarazione di rinvenimento armi predisposto dalla Questura di Pesaro e Urbino.

Due tipici esempi

I singoli casi di ritrovamento possono assumere connotazioni molto diverse fra loro, ma a puro titolo di esempio ve ne riportiamo due che negli anni sono stati abbastanza comuni, nel nostro paese.

Supponiamo di rinvenire una carabina ad aria compressa che ai tempi era di libera vendita e adesso non più perché la matricola non c'è, i punzoni del Banco Nazionale di Prova non ci sono, la sua potenza supera quella prevista per le armi ad aria compressa di libera vendita...

Cosa si può fare per poterla detenere legalmente?


Prima dell’entrata in vigore della Legge 110 del 1975 non esisteva una vera banca dati centralizzata delle denunce delle armi, men che meno elettronica. Oltretutto, per alcune tipologie di armi non era neppure prevista l’immatricolazione o la denuncia.

La legge 110/1975 introdusse il concetto di arma comune e l’obbligo delle “marcature” (immatricolazione e punzoni del Banco Nazionale di Prova) e della denuncia. La stessa legge incluse fra le ‘armi comuni’ soggette a marcatura e denuncia anche le armi ad aria compressa.

Come molti di noi sanno o ricordano, negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso le armi ad aria compressa, soprattutto carabine, erano presenti in moltissime case.

Per queste armi, come per qualunque altra arma “codificata” dalla nuova Legge 110/75, fu prevista la possibilità di “sanare” la situazione pregressa, consentendo ai rispettivi detentori di denunciare le armi possedute, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa. Questo per tutte le armi comuni che la legge 110/75 classificava come detenibili, escludendo quindi, ad esempio, le armi classificate “da guerra”, come quelle in calibro 9mm Parabellum che dopo la guerra erano rimaste in molte case italiane.  

È perciò assolutamente possibile che ancora oggi si rinvengano armi ad aria compressa risalenti ad anni precedenti all’entrata in vigore della legge 110/75, quindi prive di matricola o di altre marcature.

Carabina ad aria compressa Diana 35 calibro 4.5mm: negli anni settanta era popolarissima in Italia

Carabina ad aria compressa Diana 35 calibro 4.5mm: negli anni settanta era popolarissima in Italia

Premessa importante: vi ricordiamo che la Legge 110 del 1975 classifica come “clandestina”, qualunque arma priva delle obbligatorie marcature (matricola e punzoni vari). Assieme alla detenzione di armi da guerra, si tratta del reato più grave previsto dalla legge.  E questo non esclude le armi ad aria compressa solo perché… sono ad aria compressa. Tenendo ben presente questo, andiamo avanti.

Se il ritrovamento di armi ad aria compressa di questo tipo avviene, ancora oggi, in circostanze chiare e legali, come ad esempio accade in circostanze naturali come la morte di un anziano parente, o durante lo svuotamento di vecchie case o cantine, esiste la possibilità di regolarizzare il ritrovamento e la detenzione dell’arma, se chi la ritrova lo desidera.

Il Ministero dell'Interno infatti, con alcune risposte a quesiti di varie Questure, si è già espresso affermando che, in casi simili, possa trovare applicazione l'articolo 36 della legge 110/75: proprio l’articolo che prevedeva la sanatoria per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge detenevano illegalmente armi comuni, ma che, entro i successivi 60 giorni, ne avessero fatto denuncia, regolarizzandone il possesso.

Pertanto, ancora oggi, chi rinviene un'arma ad aria compressa priva di matricola e punzoni del Banco Nazionale di Prova, appurato che le circostanze del ritrovamento siano legali, può richiederne il possesso, previa formale denuncia a Polizia o Carabinieri e contestuale invio al BNP per l'apposizione delle marcature mancanti.

Resta valido il “prezioso” suggerimento che vi abbiamo dato in questo articolo, di non portare MAI voi personalmente al Commissariato di Polizia o al Comando Carabinieri, l’arma ritrovata, ma richiedere a loro di prelevarla dal luogo dove è stata ritrovata.

Gli accertamenti preliminari alla denuncia dell’arma da parte delle Forze dell’Ordine saranno lievemente differenti a seconda che l’arma rinvenuta sia appartenuta a un diretto parente, come un genitore, o che questa sia stata ritrovata in casa di altri, o in un luogo pubblico, un casolare, in campagna, ecc…

Nota finale: rinvenire una classica carabina ad aria compressa Diana 35 di un parente scomparso è una cosa. Mentre “rinvenire” una carabina ad aria compressa ad alta potenza prodotta negli ultimi anni… potrebbe stimolare le Forze dell’Ordine a far bene il loro lavoro.

Supponiamo di rinvenire un’arma risalente ai tempi della guerra. Vediamo due possibili casi:

  1. Si rinviene la vecchia Beretta 34 del nonno, che non risulta in nessuna denuncia. Si tratta di un'arma che si potrebbe legalmente detenere (ormai ce ne sono molte in giro), ma non essendo denunciata sarà confiscata?
    Oppure c’è una procedura per regolarizzarne il possesso ed evitarne così la distruzione?

     
  2. Si rinviene il mitra Sten del nonno partigiano (per i più giovani: quelli che andavano a cercare i tedeschi, per ammazzarli - NDR): in questo caso si tratterebbe palesemente di arma da guerra. Tuttavia, sempre pensando al suo valore sentimentale (e a quello del nonno), esiste un modo per farla inertizzare, così da poterla comunque detenere legalmente?

Nel primo caso…

Beretta Modello 1934, qui in un esemplare del 1941

Beretta Modello 1934, qui in un esemplare del 1941

Armi che un tempo erano da guerra, possono oggi essere detenute solo nel caso in cui l'arma nel tempo sia stata riconosciuta arma comune dalla nostra legislazione: come accaduto, ad esempio, alla pistola Beretta 34 (e ai fucili Mauser K98, Garand M1, Enfield, ...).

Dal punto di vista penale, il reato di detenzione di arma “clandestina e da guerra” si è estinto con la morte dell'autore, ovvero il nonno, l'illegale detentore.

In caso di rinvenimento, il legittimo erede potrà rivendicarne il possesso, seguendo l’apposita procedura prevista dalla legge, che ricordiamo: parte innanzitutto dall'informare le Forze dell'Ordine, senza movimentare le armi.

Nel secondo caso…

Anche nell’esempio del nonno partigiano deceduto, che per quarant’anni si era tenuto nascosto in casa lo Sten usato da giovane (perché aveva “vissuto” l’importanza di poter essere armati, quando serve – NDR), dal punto di vista penale, il reato di detenzione di arma “clandestina e da guerra” si è estinto con la morte dell'autore, ovvero il nonno, l'illegale detentore.

Ma nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un’arma – lo Sten, a raffica – ancora oggi considerata “da guerra”: un genere di arma che nessun privato può detenere.

Il mitra Sten Mk II, un classico della Seconda Guerra Mondiale, largamente usato anche dai nostri partigiani

Il mitra Sten Mk II, un classico della Seconda Guerra Mondiale, largamente usato anche dai nostri partigiani

Va poi evidenziato che le armi che provengono da reato (detenendo un’arma da guerra, il nonno lo aveva commesso) sono destinate alla confisca ex art.240 c.p. ed art. 6 L. 152 del 22 maggio 1975,  come più volte ribadito dalla Cassazione "La confisca è, dunque, obbligatoria anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato (la morte del reo estingue il reato), e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell'arma siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito” (Corte di Cassazione Sentenza della Sez. I n.50142/2014).

Ma in teoria, una soluzione ci sarebbe…

In caso di ritrovamento di un’arma da guerra – dopo aver avvisato Polizia o Carabinieri, che provvederanno al suo prelievo e custodia – si potrebbe rivolgere un'istanza all'Area Armi ed Esplosivi del Dipartimento della P.S., chiedendo che l'arma venga ceduta ad un soggetto titolare della licenza di cui all'art. 28 del TULPS: ovvero la licenza che consente la fabbricazione di armi da guerra.

Il titolare della licenza potrebbe poi disattivare l'arma (le armi da guerra possono essere disattivate solo da chi le può fabbricare), per poi cederla come oggetto inerte a colui che l'aveva rinvenuta.

Tale operazione richiederebbe obbligatoriamente il parere della Sovrintendenza ai Beni Culturali, poiché l'arma potrebbe essere di rilevante valore storico e il competente Ministero potrebbe rivendicarne il possesso quale patrimonio storico nazionale. E tutto questo avrebbe un costo non indifferente, in termini di tempo e denaro.

Quindi, come vedete la soluzione ci sarebbe anche nel caso di armi da guerra. Ma ne varrebbe la pena?

Legge: il rinvenimento di armi
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