• Direttiva Europea Armi: cosa c'è nel decreto di recepimento?

Direttiva Europea Armi: cosa è stato approvato?

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Direttiva Europea Armi: cosa è stato approvato?

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Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2018: pubblicato il Decreto legislativo 104 del 10/08/2018 per l'attuazione della Direttiva Europea sulle armi, che entrerà in vigore con forza di legge a partire dal 14 settembre 2018

Direttiva Europea Armi: cosa è stato approvato?

Con il Decreto Legislativo 104 del 10 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 209 dell'8 settembre 2018, è stato formalizzato oggi il recepimento della Direttiva Europea sulle armi da parte dello Stato Italiano.

Dopo la Francia, l'Italia è la seconda nazione ad aver ufficializzato il recepimento della Direttiva, ma va sottolineato che il decreto legislativo approvato in Italia è il miglior recepimento finora discusso in tutta l'Unione Europea: un fatto che i detentori di armi italiani dovrebbero celebrare non perché "gli è andata bene", ma in quanto dimostrazione del fatto che in Italia, al di là dei molti problemi di altra natura, c'è un governo democratico.

I Paesi che più hanno sostenuto la modifica restrittiva della direttiva infatti (come ad esempio Germania, Francia e Belgio) annunciano o hanno già attuato disastri epocali (vedi il caso della Francia, in fondo a questa pagina).

La Repubblica Ceca – che sulla Direttiva Europea aveva presentato ricorso – rappresenta un'eccezione perché ha deciso che non recepirà la direttiva fino alla sentenza della Corte Europea di Giustizia attesa per il 2019.

Anziché seguire l’ordine degli articoli contenuti nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in recepimento della Direttiva Europea sulle armi, vi diamo qui di seguito indicazione dei punti più importanti, organizzati per “interesse”, in modo da rendere più facilmente identificabili i cambiamenti approvati, a partire da quelli di carattere burocratico.

Specifichiamo innanzitutto due punti importanti

  • Entrata in vigore delle disposizioni: 14 settembre 2018
  • Retroattività delle disposizioni:  - è indicata la data del 13 giugno 2017, perché già prevista dalla Direttiva Europea.

ATTENZIONE - Sulla possibilità che le disposizioni elencate nel decreto legislativo possano essere applicate con effetto retroattivo:
A) allo stato attuale non ci sono informazioni ufficiali, ma...
B) per la sua aplicazione esistono ostacoli oggettivi di carattere legale/costituzionale
Quindi per il momento, vi invitiamo a non fare supposizioni schizzoidi sui social.

Come ampiamente annunciato, viene armonizzata la durata delle licenze con validità pluri-annuale, per allinearle a quanto prescritto dalle norme europee.

Per le nuove licenze di porto d'armi ad uso caccia e a uso sportivo rilasciate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo, la durata di validità passa da 6 a 5 anni.

Il porto d'armi per difesa personale mantiene validità annuale, mentre le licenze di collezione e la licenza prefettizia per eccedere i limiti di munizioni detenibili mantengono validità permanente.

Rispetto alle denunce di acquisto e detenzione il nuovo decreto legislativo introduce delle novità.

Il decreto ribadisce infatti che “Chiunque detiene armi, parti di esse …, munizioni finite o materie esplodenti … deve farne denuncia entro le 72 ore successive all’acquisizione … all'ufficio locale di pubblica sicurezza o… al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla Questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte.

L’aspetto legato ai caricatori alleggerisce molto la situazione, per tutti i detentori di armi corte o armi lunghe di tipo bolt-action. Siamo certi che i detentori di armi semiautomatiche in categoria A7/B9 si rendono conto che si tratta comunque di una notevole semplificazione per moltissimi tiratori.

Riguardo alla possibilità di inviare le denunce via e-mail su posta elettronica certificata, vi suggeriamo di verificare preventivamente la disponibilità (dell’indirizzo e-mail) del vostro locale ufficio di polizia competente per territorio. Ma indubbiamente, si tratta di un fondamentale passo in avanti che adegua anche la Pubblica Amministrazione delle armi (Commissariati e Comandi Carabinieri) a quanto già si fa da anni in molti altri ambiti amministrativi dello Stato.

Il decreto legislativo approvato non contiene alcuna indicazione o variazione in merito alle modalità di detenzione delle armi e delle munizioni.

Il decreto legislativo approvato non contiene alcuna indicazione rispetto al paventato obbligo di attestare di aver informato i propri conviventi maggiorenni.

Uno dei punti più controversi di questa normativa… è stato eliminato.

La novità di rilievo introdotta dal decreto legislativo approvato sta nel fatto che (Articolo 38 del TULPS, quarto comma):
"Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39
”.

Il decreto precisa che i possessori di armi privi di una qualsiasi licenza potranno presentare il certificato entro un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa (il termine è quindi fissato al 13 settembre 2019) – e comunque nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.


Riepilogando:

1. Chi detiene armi comuni da sparo, ma non possiede alcuna licenza di porto d'armi (in corso di validità) da almeno 5 anni
Obbligo di presentazione di certificazione medica entro il 13 settembre 2019 (ovvero entro un anno dall'entra in vigore della nuova normativa: 14/09/2018 - 13/09/2019).

2. Chi detiene armi comuni da sparo ma possiede una licenza di porto d'armi (in corso di validità)
Non deve fare nulla: vale la certificazione medica legata al rilascio/rinnovo della licenza di porto d'armi.
Il termine di 5 anni per la presentazione della certificazione medica obbligatoria decorrerà dal momento in cui la licenza sarà scaduta e non rinnovata.

3. Chi è autorizzato dalla legge a portare armi senza licenza
Non deve fare nulla: questa categoria è esentata dall'obbligo di presentazione della certificazione medica quinquennale

4. Chi detiene solo armi antiche in collezione
Non deve fare nulla: questa categoria è esentata dall'obbligo di presentazione della certificazione medica quinquennale


Il decreto fa riferimento all'attesa del "decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204", indicando poi nuovamente che il certificato medico può essere rilasciato “…dalla struttura medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. Dalle informazioni disponibili sembrerebbe comunque che i medici dovranno operare esclusivamente all’interno delle rispettive sedi di appartenenza.

Nessuna traccia della raccomandazione, di cui si era sentito parlare, di interconnettere le banche dati del Servizio Sanitario Nazionale con quelle dei possessori d'armi. Probabilmente perché per poterlo fare sarebbe necessario che esistesse un sistema affidabile e “popolato con dati corretti” (vedi ultimo punto, sulla tracciabilità delle armi e delle munizioni).

Novità per quanto riguarda gli acquisti e i contratti a distanza - tipologia nella quale ricadono anche gli acquisti online - di armi e parti essenziali d'arma: il nuovo decreto legislativo li autorizza, con precise limitazioni.

Potranno ricevere a domicilio armi e parti essenziali di arma solo i titolari di licenza industriale o commerciale in materia di armi, oppure i titolari di apposito permesso rilasciato dal Prefetto.

Tutti gli altri invece potranno perfezionare i loro acquisti a distanza, ma dovranno poi ritirare il loro acquisto presso un'armeria di fiducia, dove verranno espletati tutti i controlli previsti dalla legge in fatto di verifica delle necessarie licenze e autorizzazioni.

Nessuna “vendita di armi online a chiunque”, come spesso strillato ad alta voce dagli anti-armi, ma anche qui, un altro passo avanti verso la civiltà.

Anche qui, una novità piuttosto apprezzabile: il decreto legislativo porta da 6 a 12 il numero di armi sportive detenibili.

Con questo provvedimento si ripara al disastro del famoso "decreto antiterrorismo" del 2015 che portò le B9/A7 (ex B7) forzatamente tra le armi sportive vietandone l'uso venatorio e causando non pochi problemi di gestione a moltissimi sportivi.

Come già si sapeva, per le armi demilitarizzate la direttiva europea istituisce la nuova categoria A6. Ricordiamo che per armi demilitarizzate si intendono le armi a raffica permanentemente e irreversibilmente convertite al solo funzionamento semi-automatico per il mercato civile.

Si tratta della ex categoria B7, che includeva tutte le tipologie di armi con aspetto di derivazione militare. Al posto della B7 vengono ora introdotte le categorie A7 e B9.

Un’arma di categoria A7 non è altro che un’arma di categoria B9 quando al suo interno viene inserito un caricatore di capacità superiore ai 20 colpi per le armi corte e ai 10 per le armi lunghe, e che la sola “compatibilità dei caricatori” non è sufficiente a far ricadere un'arma nella categoria A7.

In pratica, un'arma è A7 o B9 a seconda della capacità del caricatore inserito!

Questo significa che la direttiva europea non mette al bando o impone restrizioni sulle armi con aspetto di derivazione militare, ma su alcuni tipi di caricatori. A tali restrizioni sono però previste delle eccezioni (vedi anche la successiva voce Caricatori).

Il decreto approvato prevede che l'acquisto, la detenzione e l'uso di armi appartenenti alle categorie A6 e A7 e di caricatori di capacità superiore ai limiti stabiliti sono consentiti solo "ai tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI nonché gli iscritti alle federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI". Ad una prima interpretazione ciò sembrerebbe quindi includere anche i campi di tiro privati, se gestiti da associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI

Si tratta di una grande notizia, dato che tutti i tiratori che possiedono e utilizzano queste armi sono generalmente iscritti ad almeno una di queste associazioni o federazioni sportive, e se non lo sono, sarà comunque facile iscriversi.

Altra cosa degna di nota è che non è previsto l'obbligo di partecipare a competizioni o di effettuare un numero minimo annuale di tiri: basterà essere in possesso di una tessera di iscrizione a una delle associazioni o federazioni indicate.

La Direttiva Europea include nella categoria A8 le "armi lunghe in grado di essere ridotte ad una lunghezza inferiore a 60 centimetri tramite calcio pieghevole, estensibile o facilmente rimovibile".

Recependo la direttiva, il decreto legislativo approvato stabilisce che le armi in categoria A8 possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte… per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa… per cessione ad enti pubblici… a soggetti muniti di licenza per la fabbricazione di armi… o a enti o persone residenti all’estero.

Bisogna ricordare, tuttavia, che in Italia quasi tutti i fucili con canna di lunghezza inferiore ai 301mm sono classificati come armi corte e non come armi lunghe, e questo riduce significativamente il numero di armi che potrebbero ricadere nella categoria A8.

Per quanto riguarda i caricatori, la capacità massima sale a 20 colpi per le armi corte e a 10 colpi per le armi lunghe, ovvero cinque colpi in più di quanto previsto finora.

Il decreto approvato prevede tuttavia un’eccezione, che consente l'acquisto, la detenzione e l'uso di armi appartenenti alle categorie A6 e A7 e di caricatori di capacità superiore ai limiti consentiti (vedi sopra) solo "ai tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI nonché gli iscritti alle federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al CONI." Ad una prima interpretazione ciò sembrerebbe quindi includere anche i campi di tiro privati, se gestiti da associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI

Si tratta di una grande notizia, dato che tutti i tiratori che possiedono e utilizzano queste armi sono generalmente iscritti ad almeno una di queste associazioni o federazioni sportive, e se non lo sono, sarà comunque facile iscriversi.

Altra cosa degna di nota è che non è previsto l'obbligo di partecipare a competizioni o di effettuare un numero minimo annuale di tiri: basterà essere in possesso di una tessera di iscrizione a una delle associazioni o federazioni indicate nel decreto legislativo.

Sul fronte munizioni ci lascia totalmente spiazzati quanto indicato nel decreto legislativo approvato, dove leggiamo che “Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza … è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. La misura ha durata annuale ed è rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni”.

Tutto sta a vedere come tale norma sarà applicata in concreto... Ci auguriamo che il Governo si renda conto della catena di problemi che una simile norma di limitazione causerebbe su tutto il mondo sportivo, con gravi conseguenze anche su armieri e distributori.

Ci sentiamo ragionevolmente sicuri nel supporre che con tutta probabilità queste criticità saranno presto risolte con una circolare interpretativa con cui il Ministero fornirà ai Questori le indicazioni a cui attenersi nello stabilire eventuali criteri di limitazione delle munizioni, attuandole con coerenza rispetto a reali necessità di controllo della sicurezza sul territorio. Sempre tenendo conto che limitare il numero di munizioni detenibili da “persone onestissime” (altrimenti non potrebbero detenere e usare armi!) non risolve nessun problema rispetto ai rischi per la sicurezza dei cittadini, la lotta al crimine o al terrorismo.

Fermo restando quanto già stabilito dalle vigenti normative in materia di armi utilizzabili a caccia, il decreto specifica il divieto di utilizzare a caccia armi da fuoco semiautomatiche somiglianti a quelle appartenenti alla nuova categoria B9, ovvero le ex-B7, reiterando dunque il divieto imposto dalla legge "antiterrorismo" 43-2015.

Per quanto riguarda le armi ad aria compressa a bassa capacità offensiva, il decreto legislativo approvato non prevede alcuna restrizione o modifica alla normativa vigente.

Viene tuttavia specificato in modo più chiaro che la verifica di conformità delle armi a bassa capacità offensiva (< 7,5 joule) è effettuata dal Banco Nazionale di Prova; e che produttori e importatori sono tenuti a immatricolare le armi, identificandole con uno specifico punzone che ne certifica l'energia entro il limite consentito.

Il decreto legislativo approvato non fa alcun riferimento a questa tipologia di armi, per le quali restano quindi in vigore le norme vigenti, con la consueta distinzione fra riproduzione di modelli storici monocolpo ad avancarica (di libera vendita) e tutte le altre repliche di armi storiche esistenti.

La novità per i titolari di licenza di collezione di armi è questa: il decreto legislativo approvato autorizza il trasporto delle armi in collezione verso i poligoni di tiro, per effettuare “prove di tiro a cadenza semestrale per un massimo di 62 colpi", con munizioni da acquistarsi allo scopo e da consumarsi immediatamente.

Tralasciando la ridicola questione dei "62 colpi", che non si capisce da dove sia saltata fuori, tutte le indicazioni relative ai collezionisti che volessero provare le loro armi risultano alquanto singolari e confusionarie – indice di nessuna familiarità con la materia da parte di chi l'ha redatta! Nell’insieme si tratta comunque di un provvedimento che rappresenta un passo avanti verso la collezione dinamica che in tanti vorrebbero.

Sempre in tema di collezione, relativamente all’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco appartenenti alle categorie A6, A7 e A8, ai Questori viene data facoltà di rilasciare licenze di collezione "in singoli casi eccezionali e debitamente motivati", inclusi i casi di acquisizione per causa di morte.

Per quanto riguarda gli operatori professionali, relativamente al trasporto di armi e parti di arma tra i titolari di licenza di cui all'articolo 31 del TULPS (produttori, distributori e armerie) il decreto legislativo pone l'obbligo di preavvisare le autorità entro 48 ore dal trasporto medesimo, anche tramite posta elettronica certificata. Una copia stampata di tale avviso deve accompagnare le armi (o le parti d'arma) oggetto di trasporto.

Si tratta di uno dei punti chiave attorno al quale ruota tutta la Direttiva Europea sulle armi. Lo abbiamo messo alla fine semplicemente perché si tratta del punto nodale più complesso da realizzare in concreto, cosa che richiederà tempo, denaro e precisione di esecuzione.

Il decreto legislativo approvato stabilisce che "sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’assemblaggio, o l’importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbricazione o assemblaggio".

Il decreto stabilisce anche che "… è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni". Un simile progetto comporterà non poche difficoltà operative, ma la sua effettiva attuazione renderebbe reali le teorie sulla tracciabilità delle armi, a differenza di quanto possibile con i sistemi attualmente disponibili.

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Direttiva Europea Armi: cosa è stato approvato?

IL CASO DELLA FRANCIA


All'indomani dell'uscita in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di recepimento della Direttiva Europea 2017/853 sulle armi, la delegazione francese di Firearms United ci ha comunicato il decreto con cui il 30 giugno scorso il governo francese ha recepito la stessa direttiva.

Un disastro epocale di cui vi offriamo qui un estratto, che consigliamo di leggere a quanti fra di voi/noi fossero tentati di guardare con pessimismo al recepimento approvato dall'attuale governo italiano.

Il Decreto 2018-542 approvato in Francia il 29 giugno 2018 in attuazione della Direttiva Europea sulle armi prevede (in sintesi sommaria):

  • Sequestro forzoso e distruzione di tutte le armi demilitarizzate – senza indennizzo, senza eccezioni.
  • Divieto assoluto di acquisto, possesso e uso di caricatori di capacità superiore ai 20 colpi per le armi corte e 10 colpi per le armi lunghe per chi non sia iscritto all'IPSC, unica altra federazione di tiro riconosciuta in Francia oltre alla FFTir.
  • I fucili a pompa con canna liscia "Slug" di lunghezza inferiore ai 60 cm passano dalla categoria C (sottoposta a una procedura di acquisto e possesso semplificato) alla categoria B (che richiede autorizzazione prefettizia, come in Italia per il porto d'armi per difesa personale).
    Per quanto riguarda la categoria B (che include le B7 e le armi corte) va sottolineato che, laddove il detentore lasciasse scadere la licenza e non la rinnovasse, le armi dovranno essere versate alle Forze dell'Ordine per la distruzione, senza indennizzo.
  • I silenziatori, che sono legali in Francia, saranno resi disponibili solo a chi potrà dimostrare di avere un'arma adeguata al loro uso.
  • I collezionisti non potranno più possedere munizioni e usare le armi in collezione: cosa che in Italia è già in vigore da sempre, ma che in Francia finora non si era mai sfiorata.
  • Non si potranno invitare amici a sparare al poligono di tiro se nei quindici giorni precedenti non avranno prima sostenuto un colloquio presso il poligono stesso per verificarne "l'adeguatezza" (sic!): colloquio da ripetersi ad ogni sessione di tiro. In ogni caso, gli amici potranno sparare solo ad aria compressa (solo calibro 4,5mm/.177) o in calibro .22 Long Rifle.
    NOTA: grazie a questa “idiozia normativa”, per la comunità dei possessori di armi, tiratori e appassionati francesi sarà ora impossibile promuovere i loro sport di tiro, insegnare il maneggio e l'uso delle armi alle giovani generazioni, far cambiare idea a qualche disarmista della domenica. Nel giro di una sola generazione, le attività di tiro in Francia saranno condannate all'estinzione e le armi inviate tutte alla distruzione.

Poiché in Francia la class-action non è prevista in ambito amministrativo o contro le leggi dello Stato, il mondo dei possessori di armi e tiratori francesi ne uscirà devastato: l'implementazione francese sarà in assoluto la più restrittiva tra tutte quelle finora annunciate.

Si tratta di una trasposizione che va ben oltre le aspettative della stessa Commissione Europea, e contiene proposte che lo stesso Europarlamento aveva respinto.

I tiratori francesi sono stati lasciati fuori dal procedimento legislativo, e le associazioni e le federazioni sportive sono state ingannate dalla politica. E tutto questo perché il governo francese doveva assolutamente trovare un modo di dimostrarsi attivo contro il terrorismo.

Conclusione: qualunque esperto in fatto di mercato armiero e di norme legislative ad esso dedicate comprende benissimo che questo è esattamente il modo migliore per:

  1. Alimentare ulteriormente il mercato clandestino delle armi (se te le devo consegnare per forza, prima provo a venderle sul mercato nero, e ti dico che me le hanno rubate, come già accaduto, appunto in Francia)
  2. Non risolvere nulla che abbia a che fare con il terrorismo internazionale
  3. Non garantire maggiore sicurezza ai cittadini

Ma d’altra parte, la storia della Francia ha già insegnato al mondo cosa succede quando un governo arrogante impone al popolo misure restrittive insensate: si causa esasperazione e si spinge alla ribellione.

Ovvero, l’esatto opposto del “garantire maggiore sicurezza ai cittadini”.
Quando i governi europei troveranno la forza di ammettere che la maggior parte degli esecutori di atti terroristici degli ultimi 20 anni sono transitati per la Francia o in paesi a lei storicamente vicini… sarà troppo tardi per poter riconoscere ai cittadini francesi appassionati di armi che i loro diritti sono stati calpestati per ragioni di pura propaganda politica in ambito europeo.