• Diniego del porto d'armi per precedenti penali: cosa succede dopo la circolare?

Diniego del porto d'armi per precedenti penali: cosa succede dopo la circolare?

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Diniego del porto d'armi per precedenti penali: cosa succede dopo la circolare?

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Torniamo a commentare in modo più approfondito la circolare del 31 agosto 2017 relativa al rilascio e rinnovo dei porti d'arma a chi abbia riportato condanne di vario tipo, anche in un remoto passato

 

Come tutti sappiamo, in Italia il rilascio e il rinnovo delle licenze che abilitano ad acquistare e a portare armi è caratterizzato da un margine di discrezionalità più o meno ampio a secondo del tipo di titolo: si spazia dalla relativa facilità di conseguimento del porto di fucile per lo sport del tiro a volo all'estrema discrezionalità con cui vengono rilasciati i porti d'arma per difesa personale. Ciò ha sempre consentito alle Autorità di P.S preposte (Prefetti, Questori e Dirigenti di Commissariati) una varietà d'interpretazioni, spesso contrastanti.

Le norme per il rilascio e il rinnovo delle licenze relative al possesso e al porto d'armi nel nostro Paese sono regolate dal TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Da sempre però, aveva destato perplessità l'esatta interpretazione dell'articolo 11 e dell'articolo 43 del TULPS – laddove il primo indica in maniera tassativa le condanne ostative al rilascio di una licenza di P.S. in generale, mentre il secondo lo fa riferendosi esclusivamente a quelle di porto d'armi.

Gli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S. – inseriti rispettivamente nel Capo III, "Delle autorizzazioni di Polizia", e nel Capo IV, "Delle armi" – dettano quali siano i precedenti penali la cui sussistenza dovrebbe automaticamente comportare il diniego delle licenze di P.S. in generale e in materia di armi in particolare.

ARTICOLO 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
     
  2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.


NOTA BENE: la Sentenza n.440 2-16 dicembre 1993 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 11 laddove esso pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.


ARTICOLO 43

Oltre a quanto è stabilito dall'art.11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

  1. a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
     
  2. a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
     
  3. a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Promulgato per la prima volta nel 1931, dunque in pieno periodo fascista, il TULPS soffre di storture dovute alle sue origini datate e non certo democratiche. Sebbene sia stato ampiamente emendato nel corso dei decenni, e che su di esso si siano "innestati" numerosi provvedimenti legislativi anche in tempi molto recenti, è proprio dalle sue radici autoritarie che derivano molte delle anomalie del TULPS, in particolar modo in materia di armi. Ma le esigenze dell'epoca erano ben diverse dalle attuali.

Lo stesso TULPS, o meglio il suo regolamento, emanato solo nel 1940, concedeva ad esempio la possibilità di portare liberamente le armi a tutti gli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza (sono moltissimi).

Durante il ventennio fascista, inoltre, il mercato civile delle armi era ben poca cosa, anche perché poche erano le persone che potevano permettersi il lusso di possedere armi per finalità ludico-sportive. Non va dimenticato, poi, che in quell’epoca l’addestramento all’uso delle armi era imposto a tutti i cittadini, che dovevano periodicamente recarsi presso le Sezioni del TSN per fare attività di tiro a segno: nelle stesse Sezioni del Tiro a Segno Nazionale dove dove oggi si riesce a malapena a sparare con una pistola calibro .22, 80 anni fa ci si addestrava tranquillamente con i fucili Vetterli e i modello 91.

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Diniego del porto d'armi per precedenti penali: cosa succede dopo la circolare?

A quei tempi, ben pochi sentivano la necessità di avere una licenza di porto d'armi. Ancor meno avvertita era l’esigenza di possedere armi per difesa abitativa, in anni in cui non si sapeva neanche cosa fosse una porta blindata o un impianto di allarme. Ma va sottolineato che così come oggi in tutte le famiglie c'è almeno un'automobile, ma le doppiette sono diventate pochissime, a quell'epoca era l'esatto contrario e le doppiette erano in tutte le case.

Pertanto, quelle norme che noi oggi avvertiamo come vessatorie e restrittive, molto probabilmente, al tempo della loro emanazione non erano considerate affatto tali.

Tornando quindi all'oggetto di questo articolo, la questione verte sulle poche parole che differenziano i testi delle due disposizioni di legge: la norma generale, infatti, contempla l'istituto giuridico della "Riabilitazione", consentendo il rilascio delle licenze anche a favore di soggetti che, seppur condannati per un reato ostativo, abbiano in seguito ottenuto la riabilitazione; la norma speciale, invece, non prende in considerazione il predetto istituto.

La riabilitazione penale, prevista dall'Articolo 178 del Codice Penale, indica la possibilità per la persona condannata, che abbia manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene accessorie, salvo tuttavia che la legge disponga diversamente: la persona riacquista così le capacità giuridiche eventualmente perdute.

L'Art.178 del Codice Penale stabilisce che:

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

La riabilitazione è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del Giudice che l'ha emessa.

I termini per la riabilitazione sono i seguenti:

  • Devono essere trascorsi almeno 3 anni dal "fine pena" o dalla data del passaggio in giudicato della sentenza in caso di pena sospesa.
  • Il limite sale a otto anni se il condannato è recidivo e a 10 anni se è stato dichiarato "delinquente abituale, professionale o per tendenza".
  • Nel periodo di 3, 8 o 10 anni dev'essere dimostrata la buona condotta: non devono sussistere denunce, segnalazioni, o pendenze. Altresì, tutti i danni alle vittime dei propri reati devono essere stati risarciti.
  • Il richiedente non dev'essere stato sottoposto a misure di sicurezza non revocate; deve aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti del reato e aver pagato le spese processuali.

A quel punto l'interessato può presentare istanza per ottenere la riabilitazione, parziale o totale)

Qualora sia stata concessa la sospensione della pena (purché essa non sia superiore ad un anno) e che il danno sia stato riparato interamente tramite risarcimento e/o restituzioni prima della pronuncia della sentenza di primo grado; o laddove, sempre prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il reo si sia adoperato "spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili", la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall'Articolo 163 del Codice Penale.

La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un'altra pena più grave.

La riabilitazione non può però essere concessa quando il condannato:

  1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza (tranne che si tratti di confisca dei beni o di espulsione dal territorio dello Stato se si tratta di uno straniero), e il provvedimento non sia stato revocato;
  2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato e non possa dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di adempiere.

La procedura è esente da spese, bolli e diritti; in base al Testo Unico in materia di spese di giustizia, per chi possieda i requisiti reddituali (da calcolarsi su base familiare) è previsto il patrocinio a spese dello Stato.

Il fatto che la norma generale preveda espressamente la riabilitazione mentre quella generale no, aveva generato dubbi sulla valenza di questo istituto ai fini del rilascio di un porto d’armi; sulla questione si erano espressi alcuni giudici amministrativi, che erano arrivati a sostenere che quanto previsto in via generale dovesse trovare applicazione anche per il caso particolare contemplato dall'art. 43.

Di opposto orientamento si era mostrato, invece, il Consiglio di Stato, che aveva sostenuto come la mancata inclusione dell'istituto della Riabilitazione all'interno del dettato normativo dell'art. 43 rappresentasse una chiara volontà del legislatore di escludere dalla possibilità di ottenere licenze in materia di armi quelle persone che, per i precedenti penali a loro carico, potessero far dubitare circa la loro affidabilità.

Questa interpretazione – seppur dettata da ragioni di opportunità e mirata a garantire la sicurezza pubblica – contrasta con il principio del nostro ordinamento che sancisce il cosiddetto "Diritto all'oblio" di cui la riabilitazione è espressione giuridica.

In merito a dinieghi del Porto d'Armi, motivati sulla base di condanne per reati molto risalenti nel tempo, al di là della intervenuta riabilitazione, diverse pronunce dei TAR avevano sancito il principio secondo il quale l'Autorità di P.S. avrebbe dovuto motivare il diniego in relazione all'attualità del pericolo, che non poteva desumersi da fatti troppo risalenti nel tempo.

Come spesso accade, tuttavia, non tutti gli uffici preposti avevano sposato tale interpretazione: alcuni vi si attenevano, mentre altri avevano adottato interpretazioni a volte anche molto restrittive, arrivando a ritirare i porti d'arma ad uso venatorio, sportivo o difensivo – o a negarne il rinnovo – anche a chi era stato trovato a guidare con un tasso alcolemico appena superiore al limite consentito, era stato querelato per un banale diverbio o avesse riportato una condanna – ad esempio - per abusivismo edilizio risalente a 30 anni fa. 

Con questa nuova circolare, il Dipartimento della P.S., recependo il più recente orientamento del Consiglio di Stato ha voluto fare chiarezza sulla questione cercando così di uniformare il comportamento di tutte le Autorità preposte al rilascio dei porti d'arma.

Con la circolare 557/PAS/U/012843/10100.A(1) del 31 agosto 2017 – il Ministero dell'Interno è intervenuto di nuovo sulla questione - e si spera l'ultima volta - prevedendo tre diverse ipotesi, con le quali modulare i diversi casi che si possono presentare alle Autorità preposte ed imponendo agli uffici territoriali di attenersi ad essa.

Vediamo le tre ipotesi, ricordando che il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto d'armi in Italia ha carattere personale e viene deciso caso per caso.

Prima ipotesi

Riguarda i soggetti che siano stati condannati a pena detentiva per uno dei reati previsti dall’art. 43 comma 1 del TULPS: delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, resistenza all’autorità, delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, porto abusivo di armi, diserzione in tempo di guerra.

Per questa fattispecie non deve trovare applicazione il beneficio della riabilitazione, per cui l’Autorità competente non ha alcun margine di discrezionalità e dovrà sempre e comunque negare la licenza al soggetto riabilitato, che dovrà scordarsi le armi per sempre.

Seconda ipotesi

Non scatta, invece, alcun automatismo ostativo per le persone che hanno commesso un reato contemplato tra quelli di cui all’art. 43 del TULPS, laddove però la sentenza di condanna abbia comportato solo una pena pecuniaria. In questa ipotesi non ha alcuna rilevanza se sia intervenuta o meno la riabilitazione.

Questo non significa che la licenza debba essere sempre e comunque rilasciata; alle Autorità di Pubblica Sicurezza, infatti, rimane sempre un ampio margine di discrezionalità per valutare se le circostanze che portarono alla condanna siano indicative dell’assenza di buona condotta o della capacità di abusare delle armi.

Lo stesso principio deve trovare applicazione nei casi in cui sia stata pronunciata una sentenza con cui il giudice abbia dichiarato l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Terza ipotesi

Riguarda i soggetti che siano stati sottoposti alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S., di cui all’Art. 6 del Decreto Legislativo 159 del 6 dicembre 2011. Per essi, l’articolo 67 della stessa norma stabilisce espressamente che la misura è ostativa al rilascio delle licenze in materia di armi; l’articolo 70 del D. Lgs. in parola prevede però che l’intervenuta riabilitazione annulla tutti gli effetti giuridici della misura di prevenzione.

In base a quanto stabilito da questa circolare, pertanto, anche il soggetto sottoposto a Sorveglianza Speciale della P.S. potrà richiedere una licenza in materia di armi, laddove abbia ottenuto il beneficio della riabilitazione.

Rimane invariato anche qui il potere discrezionale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nel valutare l’affidabilità del soggetto. E nel caso particolare c’è da ritenere che ben poca rilevanza potrà avere la sopraggiunta riabilitazione, tenuto conto che la misura di prevenzione in questione viene emanata dall’Autorità Giudiziaria, su proposta del Questore, nei confronti di soggetti dal rilevante spessore criminale.

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Riepiloghiamo quali sono i reati ostativi contemplati dal citato articolo 43 del TULPS:

delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, resistenza all’autorità, delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, porto abusivo di armi, diserzione in tempo di guerra.


 

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Ricordiamo che, in fatto di condanne di cui agli articoli 11 e 43 del TULPS, la norma fa riferimento alle sole condanne (e per tali si deve intendere quelle passate in giudicato), per cui, teoricamente, potrebbe richiedere la licenza anche la persona che sia stata solo denunciata per tali reati o condannata solo in primo grado, laddove sia stato presentato appello.

State pur certi che nessuna Autorità di Pubblica Sicurezza rilascerà mai una licenza in materia di armi a favore di soggetti denunciati o condannati in primo grado per un reato ostativo; nella migliore delle ipotesi la trattazione della pratica verrà sospesa in attesa della conclusione del processo.

Nella circolare, infine, si affronta la questione relativa alle licenze che siano state eventualmente rilasciate in difformità di quanto ora stabilito. Questi titoli non potranno essere revocati laddove siano stati rilasciati a seguito di una sentenza favorevole di un giudice amministrativo (anche se nulla si chiarisce circa la possibilità di un loro successivo rinnovo).

Negli altri casi, le Autorità che avessero eventualmente rilasciato una licenza di porto d’armi a favore di un soggetto condannato a pena detentiva per un reato ostativo e poi riabilitato, dovranno avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla sua revoca, con le procedure previste dalla legge 241 del 7 agosto 1990 (quella sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione).

Reiteriamo dunque il nostro pensiero, già espresso nell'articolo pubblicato la scorsa settimana:

il lato positivo di quest'ennesima circolare sta sicuramente nel fatto che si stabilisce, una volta per tutte, come aver subito una condanna a 50 € di ammenda per aver “rubato” una mela dall’albero, magari vent'anni fa, non sia da considerarsi automaticamente come condizione ostativa per ottenere una licenza in materia di armi;

il lato negativo è che una condanna a sola pena pecuniaria, o addirittura una “non condanna” per tenuità del fatto (scarsa gravità del reato) per uno dei reati ostativi, pur in caso d'intervenuta riabilitazione continua a costituire fattore da valutarsi, assieme a tanti altri, nello stabilire l'affidabilità del richiedente.

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